Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un disegno di legge che vieta Hamas e le organizzazioni affiliate. Questa normativa, adottata il 4 settembre, include anche gruppi che agiscono in nome di Hamas, sotto copertura o che si pongono come suoi successori, riconoscendoli come organizzazioni terroristiche. Le persone che violeranno questo divieto potranno incorrere in sanzioni penali, tra cui detenzione o sanzioni pecuniarie.
La legge mira a rafforzare la sicurezza nazionale e a sostenere il rispetto delle norme internazionali. Essa permette alle autorità svizzere di agire con maggiore efficacia contro eventuali attività di Hamas sul territorio nazionale o tentativi di sostegno all’organizzazione.
Obiettivi del divieto e misure previste
Il divieto riduce la possibilità per Hamas e gruppi associati di utilizzare la Svizzera come rifugio o base operativa. Le autorità avranno un margine di intervento più ampio, inclusi divieti d’entrata e misure di espulsione. Questa legge semplifica inoltre l’acquisizione delle prove per i procedimenti penali, garantendo maggiore chiarezza giuridica per procedere contro chi supporta Hamas.
Per quanto riguarda il settore finanziario, la legge agevola il compito di individuare e impedire i finanziamenti al terrorismo. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) potrà scambiare informazioni con altre autorità internazionali, migliorando la capacità di monitorare i flussi finanziari sospetti.
Inquadramento giuridico e specifiche del divieto
La legge vieta Hamas e i gruppi collegati ma non introduce nuove disposizioni penali autonome, rimandando all’articolo 260ter del Codice penale. Tale articolo prevede pene fino a 20 anni di reclusione o multe per chi partecipa o supporta organizzazioni terroristiche. I procedimenti penali sono gestiti dal Ministero pubblico della Confederazione.
In seguito alla consultazione, il Consiglio federale ha chiarito i criteri per vietare le organizzazioni legate ad Hamas, limitando il divieto a gruppi con stretta connessione all’organizzazione per obiettivi e leadership. Prima di vietare gruppi collegati, il Consiglio federale consulterà le commissioni parlamentari di sicurezza. È possibile ricorrere contro il divieto al Tribunale amministrativo federale.
Eccezioni per attività umanitarie
Il divieto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera e tutela i diritti umani, permettendo di proseguire l’attività umanitaria: l’articolo 260ter del Codice penale prevede un’esenzione per le attività umanitarie, così che le organizzazioni di assistenza possano continuare a operare a favore delle comunità vulnerabili nelle aree di conflitto.
Durata del divieto e possibilità di rinnovo
Il divieto ha una durata di cinque anni, al termine dei quali il Parlamento potrà decidere, seguendo la procedura legislativa, se prorogare la legge.