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Editoriale redatto da giornalisti iscritti al Registro FIG e accreditati presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Il Consiglio Federale Svizzero promuove l’accesso ai farmaci vitali e ai generici

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Il Consiglio Federale Svizzero ha recentemente adottato alcune revisioni importanti riguardanti l’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), l’ordinanza sulle prestazioni (OPre) e l’ordinanza sui medicamenti (OM). Queste modifiche mirano a migliorare l’accesso ai farmaci vitali e a promuovere l’utilizzo dei generici e dei biosimilari, garantendo al contempo una maggiore parità di trattamento ai pazienti. Il potenziale di risparmio derivante da queste misure è stimato a circa 250 milioni di franchi all’anno. Le nuove ordinanze entreranno in vigore il 1 gennaio 2024. Le revisioni delle ordinanze riguardano tre pacchetti di misure: il rimborso dei farmaci nel singolo caso, la promozione dei generici e dei biosimilari e l’ottimizzazione dei processi. Per quanto riguarda il rimborso dei farmaci nel singolo caso, le nuove regole introdotte mirano a garantire un accesso più rapido ai farmaci urgentemente necessari che non figurano nell’Elenco delle specialità (ES). Gli assicuratori-malattia saranno tenuti a utilizzare lo stesso strumento di valutazione del beneficio terapeutico per garantire una maggiore parità di trattamento ai pazienti. Inoltre, gli assicuratori-malattia saranno autorizzati a effettuare valutazioni congiunte per ridurre le disparità di trattamento tra di loro. In caso di rifiuto della garanzia di assunzione dei costi, gli assicuratori-malattia saranno tenuti a motivare la loro decisione nei confronti del medico curante e del paziente sulla base della valutazione del beneficio terapeutico effettuata. Queste modifiche mirano a migliorare la trasparenza delle decisioni. Per quanto riguarda la promozione dei generici e dei biosimilari, le nuove ordinanze prevedono un adattamento del prezzo di questi farmaci per aumentare il loro potenziale di risparmio. Inoltre, l’aliquota percentuale applicata all’acquisto di preparati originali costosi è stata aumentata dal 10 al 20 percento, se questi medicamenti sono più cari rispetto a medicamenti con lo stesso principio attivo. Se per motivi d’ordine medico dimostrati non è possibile dispensare generici, l’assicurato può ancora acquistare un preparato originale più costoso senza che gli sia applicata un’aliquota percentuale maggiorata. Le nuove regole relative all’aliquota percentuale differenziata valgono anche per i biosimilari.

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